mercoledì 23 marzo 2011

Bidon Ville




Il Nostro Emendamento ( poi ritirato per appoggiare l' emendamento Bonzio e l'emendamento Caccia, risultanti per moltissimi punti simili al nostro) .

 CONSIGLIO
 COMUNALE


EMENDAMENTO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N. 471 DEL 17.05.2010 SU: “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata ricadente in Z.T.O. C2RS99 via Frisotti – via del Tinto a Carpenedo – Controdeduzione all'osservazione e approvazione”

Inserire nel testo delle premesse alla delibera quanto segue:
Premesso
che l'area interessata dal Piano di Lottizzazione ricade per circa due terzi in area soggetta a vincolo di inedificabilità, correlato alla salvaguardia degli ambiti prossimi al Bosco di Carpenedo, come stabilito dall’art. 21/a del PALAV “Piano di Area Laguna e Area Veneziana il quale dispone espressamente che “Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse paesistico-ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso residenziale, turistico e per servizi, purché tale espansione sia individuabile esclusivamente all'interno di tali aree, nonché previa comprovata motivazione e predisposizione delle integrazioni richieste alla lettera b) del presente articolo”;
che il Bosco di Carpenedo è qualificato alla scheda IT32500010 come area SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) nell’ambito della rete ecologica europea NATURA 2000 costituita con la Direttiva europea 92/43/CEE denominata “Habitat” (scopo principale di questa è la salvaguardia della biodiversità come si legge all’art. 2);
che l’importanza del Bosco di Carpenedo è legata anche alla possibile diffusione, col passare degli anni, dei suoi elementi caratteristici di biodiversità a favore degli altri boschi (ex campi coltivati su cui sono stati piantati alberi) che l’Amministrazione sta collocando sul territorio comunale;

considerato
che il PALAV o “Piano di Area Laguna e Area Veneziana” è uno strumento di pianificazione territoriale, approvato dal Consiglio regionale il 09.11.1995 ed esteso al territorio di 16 Comuni comprendenti e distribuiti attorno alla Laguna di Venezia, il quale non pone vincoli paesaggistici  ma prescrizioni in termini di pianificazione urbanistica: la previsione, cioè, contenuta all’articolo 21 lettera a) è preminente su eventuali disposizioni pianificatorie difformi del PRG comunale;
che il parere tecnico espresso dalla Soprintendenza, prot. n. 1644 del 09.02.2009, fa riferimento soltanto a valutazioni di natura paesaggistica lasciando imperturbata la competenza di Comune e Regione a verificare la compatibilità del Piano di Lottizzazione, proposto dal privato, con il vincolo stabilito dallo strumento urbanistico del PALAV;
che, peraltro, è stato trascurato un altro precedente parere della Soprintendenza, riguardante sempre l'ipotesi del nuovo insediamento residenziale sull'area in questione, che viene richiamato e riportato in estratto nel ricorso stesso del Comune del novembre 2008 (contro la D.G.R. 29 luglio 2008, n. 2141, che approvava definitivamente ai sensi dell’art. 46 della Legge regionale n. 61/85 la variante al piano regolatore generale per la terraferma del Comune di Venezia). Si legge: "appare a questo Ufficio un gravissimo errore di pianificazione territoriale per il futuro della terraferma mestrina...e si tratterebbe di stravolgere una delle zone di maggior pregio e sino a questo momento meglio conservate del territorio" e si invitava poi tutti gli enti interessati a provvedere "perchè possa essere salvagurdata l'integrità dell'attuale paesaggio rurale, evitando la perdita di un'area assai pregiata sotto il profilo ambientale, garantendo così la permanenza dell'importante filtro verde verso Mestre e conseguentemente il carattere originario del territorio caratterizzato dalla presenza del Terraglio e delle ville venete con parchi e giardini che ne fanno delle strade storiche più note e interessanti del patrimonio culturale nazionale";
che il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, prot. n. 5866 del 07.01.2010, nulla dice in merito all’esistenza ed applicabilità del suddetto vincolo posto che tale parere si basa sul previo parere formulato dalla Commissione Edilizia Terraferma, in data 25.11.2009, la quale, a sua volta, nulla dice in ordine al vincolo di non edificabilità fissato dal PALAV;
che, dunque, la citata normativa di pianificazione territoriale è da ritenersi vigente e cogente per l’amministrazione comunale ma non considerata sufficientemente nella procedura istruttoria;
che la deliberazione del Consiglio comunale del 29 e 30 luglio 2010, avente lo stesso oggetto, è stata annullata per difetto di motivazione dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 128 del 12.01.2011 (preceduta dalla sentenza favorevole del TAR del Veneto n. 5280 del 05.10.2010) e che perciò occorre deliberare nuovamente in linea con quanto affermato dai giudici amministrativi;
che numerose associazioni e cittadini si sono espressi, durante l’iter di approvazione del Piano, per una tutela piena e comprensiva del prezioso Bosco di Carpenedo e delle aree limitrofe essenziali alla sua sopravvivenza;

inserire nel testo dopo la parola “delibera” quanto segue:

“di approvare il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata concentrando le volumetrie attribuite dall’attuale strumentazione urbanistica nell’area non assoggettata al vincolo di inedificabilità previsto dal PALAV all’art. 21 lettera a)”;
“di adeguare, conseguentemente, gli elaborati grafici del presente Piano”.

Venezia, 18.03.2011

  Firmatario/i del documento:
Marco GAVAGNIN, consigliere comunale MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT

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