lunedì 7 febbraio 2011

Multate il Sindaco

Il 27 gennaio 2011 abbiamo inviato questa lettera al Comandante dei Vigili

gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle


              Comandante Generale della
        POLIZIA LOCALE di Venezia
Consegna a mano        Via Cappuccina, 76
Allegati: 8        30174 Mestre – Venezia


Oggetto: violazione dell’art. 11 comma V del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Egregio dott. MARINI,
Le scrivo la presente per chiedere il suo intervento in relazione ad una fattispecie piuttosto particolare che si è venuta creando, in questi ultimi anni, nel Comune di Venezia.
Mi riferisco alla questione delle deroghe per le aperture domenicali degli esercizi commerciali di cui al decreto in oggetto. Esse, come sicuramente saprà, sono regolate dall’art. 11 comma V di tale legge che recita espressamente così: “il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno”.
Il testo normativo sembra quindi piuttosto chiaro in merito al limite massimo di 8 domeniche all’anno, escluse quelle di dicembre considerate ormai “canoniche”. Ciò nonostante il Comune di Venezia ha violato palesemente, a mio avveduto giudizio, questa disposizione legislativa per gli anni passati come anche per l’anno attualmente in corso su cui, probabilmente e tramite il suo prezioso aiuto, si può ancora fare qualcosa per correggere la situazione.
Per il 2011 l’ordinanza OR/2010/848 del 24.11.2010 qui allegata (doc. 1), a firma del Vicesindaco Sandro SIMIONATO in sostituzione del Sindaco, ammette nel territorio comunale complessivamente 15 deroghe al posto di 8: tale risultato si ottiene conteggiando tutte le diverse deroghe aventi una data differente (anche quelle limitate territorialmente ad una sola zona o quartiere escluso, naturalmente, il centro storico per il quale vige una deroga generale in quanto “città d’arte o zona del Comune ad interesse artistico” ai sensi degli artt. 3 e 5 comma II della Legge Regionale n. 62 del 28.12.1999).
Le comunico inoltre che questa situazione di illegalità è stata oggetto di tre diverse interrogazioni e interpellanze (doc. 2-3-4) ad opera, prima, di un ex consigliere della Municipalità di Mestre-Carpenedo e, successivamente, ad opera dello scrivente.
Per completezza d’analisi, Le allego tale documentazione insieme all’unica risposta, peraltro insoddisfacente, fornita dall’Amministrazione (doc. 5) e alle tre recenti sentenze del TAR Veneto e del Consiglio di Stato (doc. 6-7-8), citate nelle interrogazioni, le quali confermano, per quello che qui interessa, l’interpretazione letterale della norma sul punto delle 8 deroghe l’anno.
L’ultima missiva è, nello specifico, un’interpellanza, depositata il giorno 19 novembre 2010, per la quale non è ancora stata fissata la competente commissione comunale per la sua discussione e risposta da parte dell’Assessore.
L’ordinanza, d’altro canto, è divenuta definitiva il giorno 24 gennaio 2011 (scadenza del termine di 60 giorni per fare ricorso): va detto, a onor del vero, che né i piccoli operatori commerciali né i lavoratori della Grande Distribuzione hanno espresso la volontà di impugnare l’ordinanza, un po’ per carenza di risorse economiche e forse anche per scarso interesse ad agire.
Occorre infatti ammettere che il ricorso, da parte del Comune di Venezia, all’escamotage dell’attribuzione di un numero massimo di 8 deroghe ad ogni zona territoriale o quartiere fa sì che nessuno si senta leso poiché dovrà lavorare al massimo per otto giornate e sa con certezza che gli altri non usufruiranno di un numero superiore di deroghe.
Lei potrebbe chiedersi allora, legittimamente, dove sia il danno da tutelare.
In realtà un pregiudizio sussiste ugualmente, nonostante la furba elusione della legge da parte del Comune, ed è costituito banalmente dalla violazione di legge in sé. Sapere infatti che il proprio Sindaco, avvocato amministrativista viepiù, abbia posto in essere un’ordinanza, su impulso dell’assessore al Commercio e dei suoi tecnici, in palese contrasto con la legge nazionale e regionale non può che causare disaffezione dei cittadini verso le istituzioni locali.
Per non parlare del deficit di senso civico e di rispetto della legge che, in presenza di circostanze del genere, non possono che aggravarsi.
Considerato quanto sopra descritto, Le chiedo di applicare nei confronti del Sindaco o del Vicesindaco, firmatario effettivo dell’ordinanza, e in via solidale nei confronti anche dell’assessore al Commercio la disposizione di cui all’art. 22 comma III dello stesso Decreto Bersani che dispone quanto segue:“Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000” (gli importi debbono essere convertiti: sanzione da 516 a 3.099 euro).
Come sicuramente saprà, tale norma è applicata dagli agenti della Municipale quando ad esempio un esercizio commerciale viola le norme sugli orari di apertura/chiusura, sull’obbligo di esposizione dei prezzi di vendita, sui saldi, ecc. Ma, se a violare la legge fosse proprio il Sindaco che quella stessa legge dovrebbe far rispettare in città attraverso la Polizia Locale?
E’ doveroso, a mio modo di vedere, che sia sanzionato pure il Sindaco affinché i cittadini comprendano che il primo cittadino è soltanto un primus inter pares.
Ringraziando fin d’ora per l’attenzione accordata al sottoscritto e la solerzia con cui vorrà procedere, Le porgo distinti saluti.
Venezia, 27.01.2011

Marco GAVAGNIN, Consigliere comunale
 
 
oggi il Gazzettino pubblica

 
attendiamo la risposta dagli organi preposti

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